Art. 22.

      1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».